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Il
certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge
e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure
e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela
ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela del
lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate in sede di
autorizzazione.
In caso di esito positivo del collaudo l'impresa può iniziare l'attività
produttiva, fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità, del
nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto
amministrativo richiesto.
Chi può collaudare
Se il collaudo e' previsto dalle norme vigenti, le strutture e gli impianti
sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati, diversi dal
progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati
professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto,
all'impresa.
I professionisti e i tecnici abilitati attestano la conformità al progetto
approvato, l'agibilità e l'immediata operatività.
Al collaudo partecipano i tecnici della struttura unica, la quale può
avvalersi del personale dipendente da altre amministrazioni.
Il collaudo non esonera le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni
di vigilanza e di controllo in materia, e dalle connesse responsabilità.
La regione e gli altri enti competenti:
· effettuano i controlli di competenza sugli impianti produttivi,
· ne comunicano gli esiti agli interessati che possono presentare
osservazioni o chiedere la convocazione in contraddittorio,
· adottano i provvedimenti, anche in via d'urgenza.
Quando si effettua il collaudo
L'impresa chiede alla struttura di fissare la data del collaudo in un giorno
compreso tra il ventesimo e il sessantesimo successivo a quello della
richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il collaudo può avere luogo a
cura dell'impresa, che ne comunica i risultati allo Sportello Unico.
Falsità della certificazione
Il certificato di collaudo e' rilasciato sotto la piena responsabilità del
collaudatore. Nel caso in cui la certificazione risulti non conforme
all'opera o a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di
errore od omissione materiale, la struttura assume i provvedimenti
necessari, compresa la riduzione in pristino, a spese dell'impresa, e
trasmette gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone
contestuale comunicazione all'interessato.
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